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Ci sono 135 Domande e risposte
Priorità 3 Inclusione sociale – Obiettivo specifico h): L’attività di stage può essere attivata solo per una parte dei destinatari/e?
Vista la configurazione a pacchetto flessibile dell’Avviso “Interventi volti al rafforzamento delle competenze ed all’accompagnamento al lavoro dei soggetti vulnerabili – Annualità 2026/2028” e visto il numero minimo di partecipanti per percorso pari a 3, lo stage può essere previsto solo per alcuni/e partecipanti nel progetto ma comunque per un numero non inferiore a 3 persone. Qualora per un/a partecipante venga attivato lo stage, il numero di ore previste per singolo/a partecipante deve essere pari alle ore indicate nel relativo pacchetto della domanda di finanziamento approvata. Le ore di stage indicate nella domanda progettuale, infatti, sono quelle previste per un singolo partecipante. In deroga alle Disposizioni 2.0 la relativa sanzione “S17.10 Grado di realizzazione dello stage” viene intesa in questo modo: “La condizione primaria affinché la quota di stage approvata con la domanda di finanziamento sia considerata realizzata è che per almeno 3 partecipanti del progetto sia stato attivato lo stage e che sia stata ammessa in esito a controllo di 1° livello almeno 1 ora di frequenza dello stage.”
Priorità 3 Inclusione sociale – Obiettivo specifico h): Come procedere se il protocollo di rete non è disponibile entro la scadenza?
In merito al protocollo di rete sottoscritto obbligatorio con la Casa Circondariale di Bolzano, qualora la firma di tale protocollo non avvenga entro la scadenza prevista per la presentazione della domanda di finanziamento, per via del nuovo iter obbligatorio a cui è vincolata la Casa Circondariale, è ammissibile allegare alla domanda una comunicazione attestante l'avvio di tale iter?
In applicazione delle recenti disposizioni del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, in particolare ai sensi della nota del 9 maggio 2024 (prot. n. 200530) e la successiva nota del 27 febbraio 2025 (prot. n. m_dg.GDAP.28/02/2025.0091642.U), è stato introdotto l'obbligo da parte delle Direzioni degli istituti penitenziari di acquisire preventivamente il parere del Provveditorato Regionale e il successivo inoltro al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria prima della sottoscrizione di protocolli. Tale iter può richiedere fino a 60 giorni. Alla luce di tale disposizione, l'Ufficio FSE riterrà ammissibile, in via provvisoria, quale documento obbligatorio da allegare alla proposta progettuale, la comunicazione della Direzione della Casa Circondariale attestante l'avvenuto avvio dell'iter autorizzativo previsto insieme al protocollo di rete compilato.
Chi deve presentate la certificazione linguistica per la formazione OSS?
Domanda: il requisito di partecipazione relativo al possesso una certificazione linguistica previsto all’art. 2 dell’Avviso “Interventi di formazione per la preparazione di privatisti e privatiste per la qualifica professionale di Operatore Socio-Sanitario e Operatrice Socio-Sanitaria (OSS) – Annualità 2026/2027” è sempre obbligatorio per tutti/e i/le partecipanti?
Risposta: il requisito del possesso di una certificazione del livello linguistico equivalente ad almeno il livello B1 del Quadro Comune Europeo o altra attestazione valida ai sensi degli accordi vigenti, è previsto nella normativa di riferimento, l’Accordo Stato-Regioni vigente in materia (Rep. atti n. 175 /CSR del 3 ottobre 2024, concernente la revisione del profilo dell’operatore sociosanitario). In attuazione di tale accordo, l’art. 47 c. 2 e 3 della Delibera della Giunta Provinciale n. 15 del 09.01.2026 “Regolamento e ordinamento didattico del corso di formazione per operatori socio-sanitari e operatrici socio-sanitarie”, prevede che solo chi ha conseguito il titolo di studio all’estero, deve possedere certificazione di competenza/attestazione linguistica della lingua italiana o tedesca orale e scritta equivalente al livello almeno B1 del Quadro Comune Europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue o altra attestazione valida ai sensi degli accordi vigenti.
Qual è la modalità di invio integrazioni?
Le integrazioni e/o i chiarimenti devono essere caricati nel sistema informativo CoheMON FSE ed inviati, entro il termine assegnato, utilizzando la comunicazione “integrazioni alla domanda di accreditamento”. L‘invio tramite PEC non è ammesso.
In risposta a una richiesta di integrazione documentale, è possibile caricare e inviare una o più comunicazioni di integrazione per singola sezione allegando la documentazione in formato compresso (cartella zip); a tal fine si raccomanda di verificare la casella mail indicata in sede di presentazione della domanda e di cliccare sul link del messaggio di notifica della richiesta di integrazioni. Si fa presente che il limite di dimensione per singolo file è di 20 MB; si sconsiglia il caricamento di immagini jpeg o png e si suggerisce la riduzione della risoluzione delle immagini e la compressione della documentazione in formato zip per consentire l’inoltro completo.
Quali dati inserire nella sezione RA5?
Si forniscono di seguito alcuni chiarimenti rispetto ai dati da inserire riferiti alle attività formative che concorrono alla valutazione del requisito RA5.
Soggetto titolare: l'ente responsabile della misura o del progetto formativo.
Soggetto erogatore: ente che realizza ed eroga concretamente l'attività formativa
Codice Titolo Intervento: indicare codice/numero/titolo dell’intervento
Atto affidamento: indicare il numero del decreto di approvazione (FSE)
Comunicazione affidamento in gestione: indicare la Convenzione FSE (numero – protocollo – data)
Richiesta saldo: indicare la richiesta di erogazione (numero protocollo – data) (FSE)
Fonte finanziamento: dare evidenza dell’ente pubblico erogatore del finanziamento
Pagamento saldo: indicare il rapporto definitivo di rendiconto finale (numero – protocollo – data) (FSE)
Durata: indicare esclusivamente le date effettive di avvio e di conclusione dell'intervento formativo
Per permettere la verifica on desk/d'ufficio del valore dell'indicatore calcolato, si prega di porre particolare attenzione nell'indicazione di tutti i riferimenti utili ad individuare gli interventi a valere su contributi pubblici gestiti dalla PAB o su fondi europei gestiti da altre amministrazioni.
Quando termina il periodo di validità dell§accreditamento FSE2014-2020?
La DGP n. 754/2025 prevede che gli Enti di formazione accreditati secondo il sistema introdotto con DGP n. 301 del 22 marzo 2016, n. 1229 del 14 novembre 2017, n. 1235 del 27/11/2018, entro un anno a far data dalla pubblicazione della stessa sono tenuti ad adeguarsi alle disposizioni di nuova introduzione. Prevede inoltre che, trascorso tale periodo transitorio, l’accreditamento sarà oggetto di revoca.
Gli Enti già accreditati manterranno perciò la validità del loro accreditamento 2014-2020 sino al trascorrere della fase transitoria di un anno dall’entrata in vigore delle nuove disposizioni da Delibera della Giunta Provinciale n. 754/2025 ossia sino al 09.10.2026, data entro la quale è necessario inviare nuova domanda di accreditamento nell'ambito prescelto.
La figura dell’“incarico di ricerca” ai sensi dell’art. 22-ter della L. 240/2010 è ammissibile come personale nei progetti FESR 2021–2027 BZ?
SÍ. Gli incarichi di ricerca disciplinati dall’articolo 22‑ter della legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante disposizioni in materia di organizzazione delle università, del personale accademico e del reclutamento sono considerati ammissibili all’interno della categoria di personale del FESR. Gli incarichi di ricerca sono finalizzati all’introduzione alla ricerca e innovazione e si svolgono sotto la supervisione di un tutor, secondo quanto stabilito dal regolamento di Ateneo della Libera università di Bolzano (LUB).
Il conferimento dell’incarico avviene a seguito dell’attivazione di una procedura di valutazione comparativa mediante bando di selezione. Il rapporto tra il vincitore e LUB è formalizzato tramite apposito contratto, nel quale sono indicati il codice e l’acronimo del progetto nonché la descrizione delle attività oggetto dell’incarico. Il trattamento economico è corrisposto mediante l’emissione di cedolino paga da parte dell’Ateneo.
All’interno del regolamento dell’ammissibilità della spesa FESR 2021-2027 l’inquadramento di questa tipologia di personale sia per le sue caratteristiche riguardante mansioni, responsabilità (attività sotto supervisione di un tutor) e trattamento economico e tenendo conto della semplificazione dei costi è da attribuire alla figura di personale di ricerca classe “bassa”.
Cosa prevede la normativa in materia di assicurazione da danni catastrofali di cui al co. 101 della Legge 30 dicembre 2023, n. 213?
- Ai fini della sottoscrizione della Convenzione il beneficiario del finanziamento dovrà produrre la documentazione atta ad attestare la regolarità con gli obblighi in materia di assicurazione da danni catastrofali di cui all’art. 1 co. 101 della legge 30 dicembre 2023, n. 213. L’obbligo di assicurazione riguarda tutte le imprese con sede legale in Italia e le imprese estere con una stabile organizzazione sul territorio nazionale, tenute all'iscrizione nel registro delle imprese. Pertanto, gli Enti del Terzo Settore, le associazioni e le realtà non profit iscritte esclusivamente al RUNTS o al REA ne restano esclusi, in quanto non destinatari della normativa, salvo che non assumano la qualifica di impresa con iscrizione al Registro delle imprese.
- Si ricorda che l’art. 9 co. 1, lett. f) del D.Lgs. 27 novembre 2025, n. 184 (“Codice degli incentivi”) stabilisce che l'accesso alle agevolazioni è sempre precluso in caso di inadempimento dell'obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni previsto dall’art.1, comma 101 della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
Un Comune può riutilizzare un codice CUP già assegnato precedentemente allo stesso progetto?
Sì, un Comune può riutilizzare un codice CUP esistente, a condizione che si riferisca chiaramente allo stesso intervento. Non è necessario che il codice CUP contenga tutti i dettagli relativi al finanziamento dell’Unione Europea: è fondamentale che vi sia una corrispondenza formale con il progetto originariamente presentato e che l’identificazione dell’intervento sia univoca.
I subappaltatori devono essere inseriti nel sistema coheMon?
I subappaltatori devono essere indicati nella sezione dedicata alla registrazione degli appalti solo se si tratta di un appalto che supera la soglia UE. La documentazione relativa al subappalto deve essere caricata in ogni caso, anche se non viene registrata separatamente nel sistema.
Per la fatturazione delle spese relative ai subappaltatori non è necessario registrare singolarmente i subappalti con l'appaltatore. Le fatture possono essere collegate direttamente alla gara d'appalto complessiva, anche se emesse dal subappaltatore.