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Ci sono 128 Domande e risposte
Cosa prevede la normativa in materia di assicurazione da danni catastrofali di cui al co. 101 della Legge 30 dicembre 2023, n. 213?
- Ai fini della sottoscrizione della Convenzione il beneficiario del finanziamento dovrà produrre la documentazione atta ad attestare la regolarità con gli obblighi in materia di assicurazione da danni catastrofali di cui all’art. 1 co. 101 della legge 30 dicembre 2023, n. 213. L’obbligo di assicurazione riguarda tutte le imprese con sede legale in Italia e le imprese estere con una stabile organizzazione sul territorio nazionale, tenute all'iscrizione nel registro delle imprese. Pertanto, gli Enti del Terzo Settore, le associazioni e le realtà non profit iscritte esclusivamente al RUNTS o al REA ne restano esclusi, in quanto non destinatari della normativa, salvo che non assumano la qualifica di impresa con iscrizione al Registro delle imprese.
- Si ricorda che l’art. 9 co. 1, lett. f) del D.Lgs. 27 novembre 2025, n. 184 (“Codice degli incentivi”) stabilisce che l'accesso alle agevolazioni è sempre precluso in caso di inadempimento dell'obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni previsto dall’art.1, comma 101 della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
Un Comune può riutilizzare un codice CUP già assegnato precedentemente allo stesso progetto?
Sì, un Comune può riutilizzare un codice CUP esistente, a condizione che si riferisca chiaramente allo stesso intervento. Non è necessario che il codice CUP contenga tutti i dettagli relativi al finanziamento dell’Unione Europea: è fondamentale che vi sia una corrispondenza formale con il progetto originariamente presentato e che l’identificazione dell’intervento sia univoca.
I subappaltatori devono essere inseriti nel sistema coheMon?
I subappaltatori devono essere indicati nella sezione dedicata alla registrazione degli appalti solo se si tratta di un appalto che supera la soglia UE. La documentazione relativa al subappalto deve essere caricata in ogni caso, anche se non viene registrata separatamente nel sistema.
Per la fatturazione delle spese relative ai subappaltatori non è necessario registrare singolarmente i subappalti con l'appaltatore. Le fatture possono essere collegate direttamente alla gara d'appalto complessiva, anche se emesse dal subappaltatore.
Il progetto può essere avviato anche se è ancora in fase di valutazione e non dispone di un codice CUP?
Il progetto può essere avviato anche in fase di valutazione, a condizione che il beneficiario disponga del Codice Unico di Progetto (CUP), la cui indicazione sui titoli giustificativi di spesa è obbligatoria pena la loro inammissibilità. A tal fine, i soggetti pubblici possono richiedere autonomamente il CUP in qualsiasi momento, conformandosi a quanto previsto nelle linee guida operative, mentre i soggetti privati devono presentare richiesta di assegnazione del CUP all'Autorità di Gestione, anche antecedentemente all'approvazione formale del progetto.
Le fatture prive di CUP dovranno essere regolarizzate non appena il CUP verrà attribuito, secondo le modalità previste dalla normativa nazionale.
Nel caso di una fattura elettronica pagata in cui il cod. CUP sia stato inserito erroneamente o omesso, è possibile procedere alla relativa sanatoria?
Dal 27 gennaio 2026 è disponibile un nuovo servizio web dell’Agenzia delle Entrate che consente al beneficiario (o ad un suo intermediario delegato) di integrare il CUP mancante/ errato nelle fatture elettroniche già trasmesse al Sistema di Interscambio (SdI), come previsto dal provvedimento del 10 dicembre 2025 (“Modalità di integrazione del Codice unico di progetto nelle fatture elettroniche emesse per gli acquisti di beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive”).
I costi di viaggio sono ammissibili? E come funziona per viaggi al di fuori dell'UE, questi sono ammissibili?
In generale i costi per viaggi (ad esempio per conferenza e simile) devono essere contenute nella presentazione del progetto e quindi già in qualche modo autorizzate dall’Autorità di Gestione approvando il progetto stesso. Riguardo alle spese che verranno presentate in rendicontazione, queste saranno controllate dall’Ufficio controlli e aiuti di Stato e nel valutare la congruità della spesa si segue in primis il principio di economicità, necessità e avere un chiaro riferimento al progetto e al suo fine. Ad esempio non si accetta che al viaggio partecipino più persone di quante necessario, i costi dell’alloggio siano oltre i prezzi di mercato, stessa cosa vale per il modo di viaggiare ecc. Rimane quindi una valutazione da parte dell’Ufficio controlli e aiuti di Stato al momento della presentazione delle spese eventualmente anche consultando il responsabile di misura per ricevere un suo parere.
Sono beneficiario di un progetto FESR che supera 500.000€ e prevede costi per attrezzature. Devo apporre una targa permanente o un cartellone?
Sì. I beneficiari di progetti FESR con un importo superiore a 500.000 € che prevedono costi per attrezzature* sono tenuti, secondo le linee guida, a:
- Apporre una targa permanente appena l’attrezzatura acquistata è stata installata.
- Se la targa permanente non può essere installata subito, deve essere esposto temporaneamente un cartello con il logo e le informazioni richieste (in conformità alle specifiche delle linee guida).
La targa permanente deve essere installata il prima possibile e sostituire il cartello temporaneo.
La targa deve essere collocata presso la sede del partner di progetto in cui l’attrezzatura viene installata.
*Per attrezzature si intendono beni installabili. Le attrezzature di consumo non rientrano in questa regola.
Imprese private accreditate devono rinnovare l’accreditamento
È necessario rinnovare l’accreditamento delle imprese private già autorizzate a svolgere formazione sulla sicurezza sul lavoro?
È necessario ottenere l’accreditamento secondo quanto previsto dalla nuova Guida per l’accreditamento alla formazione in materia di salute e sicurezza.
Le strutture accreditate saranno nuovamente escluse dagli interventi formativi aziendali?
Le strutture accreditate saranno nuovamente escluse dagli interventi formativi aziendali nella nuova fase di programmazione, come è avvenuto in quella attuale (fatta eccezione per l’ultimo Avviso)?
Non vi sono modifiche rispetto al passato e la questione continuerà a dipendere dalle disposizioni previste dal singolo Avviso.
Sono previste regole semplificate per lo svolgimento di corsi nell’ambito della sicurezza sul lavoro senza richiesta di contributo?
Per lo svolgimento di corsi nell’ambito della sicurezza sul lavoro senza richiesta di contributo, sono previste regole semplificate? Quali?
La procedura di accreditamento nel settore della sicurezza non prevede semplificazioni.