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Fondo europeo per lo sviluppo regionale 2021-2027 (FESR)

La figura dell’“incarico di ricerca” ai sensi dell’art. 22-ter della L. 240/2010 è ammissibile come personale nei progetti FESR 2021–2027 BZ?

SÍ. Gli incarichi di ricerca disciplinati dall’articolo 22‑ter della legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante disposizioni in materia di organizzazione delle università, del personale accademico e del reclutamento sono considerati ammissibili all’interno della categoria di personale del FESR. Gli incarichi di ricerca sono finalizzati all’introduzione alla ricerca e innovazione e si svolgono sotto la supervisione di un tutor, secondo quanto stabilito dal regolamento di Ateneo della Libera università di Bolzano (LUB).

Il conferimento dell’incarico avviene a seguito dell’attivazione di una procedura di valutazione comparativa mediante bando di selezione. Il rapporto tra il vincitore e LUB è formalizzato tramite apposito contratto, nel quale sono indicati il codice e l’acronimo del progetto nonché la descrizione delle attività oggetto dell’incarico. Il trattamento economico è corrisposto mediante l’emissione di cedolino paga da parte dell’Ateneo.

All’interno del regolamento dell’ammissibilità della spesa FESR 2021-2027 l’inquadramento di questa tipologia di personale sia per le sue caratteristiche riguardante mansioni, responsabilità (attività sotto supervisione di un tutor) e trattamento economico  e tenendo conto della semplificazione dei costi è da attribuire alla figura di personale di ricerca classe “bassa”.

  • Data: 26/05/2026

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